PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Partiti politici).

      1. I partiti politici, di seguito denominati «partiti», sono, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, associazioni la cui finalità è quella di consentire la partecipazione democratica dei cittadini alla vita della Repubblica. Conseguentemente, lo statuto del partito garantisce la partecipazione democratica degli iscritti alle decisioni.
      2. Lo statuto del partito è adottato con atto pubblico, a maggioranza assoluta dell'organo dallo statuto stesso incaricato dell'approvazione; lo statuto e le relative modifiche sono pubblicati a cura del notaio rogante nella Gazzetta Ufficiale.
      3. Allo statuto del partito è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito medesimo, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4.

Art. 2.
(Iscrizione).

      1. Ogni cittadino italiano ha diritto di richiedere l'iscrizione ad un partito. Lo statuto del partito prevede che la domanda di iscrizione si intende accolta ove non respinta dagli organi allo scopo preposti con atto motivato da comunicare all'interessato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima.
      2. Avverso il diniego è consentito ricorso unicamente al comitato di garanzia di cui all'articolo 3, da presentare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di diniego.
      3. Il comitato di garanzia di cui all'articolo 3 decide inappellabilmente, previa

 

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audizione dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di notifica del ricorso.
      4. L'iscrizione è rinnovata ogni anno alla scadenza fissata dagli organi del partito mediante versamento della quota associativa.
      5. Lo statuto del partito prevede che la quota di iscrizione debba essere versata individualmente con bonifico bancario o versamento postale.
      6. È consentito ai partiti determinare la quota di iscrizione in misura differente in rapporto a diverse categorie di cittadini.

Art. 3.
(Comitato di garanzia).

      1. Il partito, con deliberazione pubblica della propria direzione nazionale, elegge un comitato di garanzia per la certificazione del rispetto delle procedure statutarie e, comunque, della presente legge.
      2. Il comitato di garanzia delibera, oltre che sui ricorsi di cui all'articolo 2, sulle controversie che insorgono tra gli iscritti al partito e tra gli iscritti ed il partito secondo le modalità previste dallo statuto nel rispetto del contraddittorio fra le parti.
      3. Lo statuto prevede che il comitato di garanzia si pronunci sempre sui ricorsi presentati:

          a) da ciascun iscritto per questioni inerenti i comuni fino a quindicimila abitanti;

          b) da almeno cento iscritti per questioni inerenti i comuni aventi oltre quindicimila abitanti;

          c) da almeno cinquecento iscritti per questioni inerenti politiche provinciali;

          d) da almeno mille iscritti per questioni inerenti politiche regionali;

          e) da almeno cinquemila iscritti per questioni inerenti politiche nazionali.

      4. Con i termini «questioni inerenti i comuni» di cui al comma 3, si intendono le controversie concernenti l'attività dei partiti nei comprensori locali, ivi incluse le

 

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modalità di presentazione delle e candidature territoriali; analogo criterio identificativo vale per le questioni inerenti politiche provinciali, regionali ovvero nazionali di cui al medesimo comma 3, lettere c), d) e e).

      5. Il comitato di garanzia è composto da persone non dipendenti dal partito, in numero e nelle eventuali articolazioni territoriali stabiliti dallo statuto.
      6. I componenti del comitato di garanzia non sono candidabili ad alcuna carica elettiva nel periodo del loro mandato e nei cinque anni successivi al termine dello stesso e non possono essere proposti per incarichi di partito o amministrativi.
      7. Lo statuto disciplina i casi in cui si può procedere allo scioglimento, alla chiusura, alla sospensione e al commissariamento di articolazioni territoriali del partito e prevede che il provvedimento sanzionatorio possa essere impugnato presso il comitato di garanzia, con obbligo di quest'ultimo di procedere in contraddittorio e di emettere decisione motivata quale arbitro rituale entro quindici giorni dal deposito del ricorso.
      8. Avverso la decisione del comitato di garanzia sullo scioglimento, sulla chiusura, sulla sospensione e sul commissariamento di articolazioni territoriali del partito, è ammessa impugnativa secondo le norme del codice di procedura civile.
      9. Ai ricorsi avverso le decisioni del comitato di garanzia sullo scioglimento, sulla chiusura, sulla sospensione e sul commissariamento di articolazioni territoriali del partito si applica il rito dei processi del lavoro con obbligo per la corte di appello di convocare l'udienza di discussione e decisione del ricorso nel termine perentorio di trenta giorni dal suo deposito in cancelleria.

Art. 4.
(Selezione delle candidature).

      1. La selezione delle candidature a qualsiasi tipo di elezione avviene con voto

 

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democratico degli organi allo scopo previsti dallo statuto in conformità alle disposizioni del presente articolo e con divieto assoluto di delega a terzi di tale potere.
      2. L'eventuale partecipazione del partito a una lista elettorale recante un simbolo diverso da quello allegato allo statuto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, è stabilita dalla direzione nazionale del partito con voto segreto. Alla direzione nazionale del partito spetta, altresì, di proporre i candidati alle elezioni nazionali.
      3. L'iscritto che si candida ad una competizione elettorale in contrasto con le decisioni assunte ai sensi del presente articolo decade immediatamente dall'iscrizione.
      4. Le decisioni relative alle candidature per elezioni amministrative locali sono demandate, con la stessa procedura di cui al comma 1, agli organi territoriali competenti individuati dallo statuto.

Art. 5.
(Numero dei mandati).

      1. Lo statuto stabilisce il limite massimo di mandati elettorali ovvero di incarichi interni al partito che ciascun iscritto può ricoprire, incluse le eventuali deroghe.

Art. 6.
(Parità di genere).

      1. Le liste elettorali a qualsiasi livello territoriale sono rappresentative in eguale misura di uomini e donne.

Art. 7.
(Rispetto del territorio).

      1. Lo statuto stabilisce che nessun cittadino può essere proposto quale candidato, sia per le elezioni nazionali che per le elezioni locali, in una circoscrizione

 

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elettorale diversa da quella del suo luogo di residenza.

Art. 8.
(Incompatibilità).

      1. I nominativi dei componenti gli organi di vertice dei partiti espressi dai rispettivi congressi, sia nazionali che locali, sono pubblicati sul quotidiano del partito ovvero, in assenza, su altro organo di stampa entro trenta giorni dalla data di accettazione del relativo incarico.
      2. La presenza negli organi di cui al comma 1 è incompatibile con incarichi ovvero nomine in pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli esecutivi di governo locale.

Art. 9.
(Diritti delle minoranze).

      1. Lo statuto prevede norme:

          a) a tutela dei diritti delle minoranze interne, espresse con almeno il 5 per cento dei consensi raccolti nella sede congressuale, sia essa nazionale o locale;

          b) che consentano in ogni caso la formazione di maggioranze e di minoranze sulle questioni inerenti la definizione degli indirizzi politici e delle decisioni relative a comportamenti politici ed assicurino, ove sia richiesta, la rappresentanza proporzionale in tutti gli organi collegiali, ad eccezione dell'organo esecutivo di vertice, delle minoranze costituitesi su mozioni politiche presentate nelle sedi di dibattito interno.

      2. Le norme statutarie relative alla presentazione delle candidature a qualsiasi tipo di elezione, al controllo della gestione del finanziamento pubblico, al pluralismo informativo interno sono emanate in conformità a quanto stabilito dal comma 1.

 

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Art. 10.
(Finanziamento pubblico).

      1. Ogni forma di finanziamento pubblico è ripartita dallo statuto, secondo criteri predeterminati, fra organizzazione centrale e organizzazioni periferiche, rispettando anche quanto stabilito dall'articolo 9.

Art. 11.
(Diritto a ricorrere).

      1. In ogni fattispecie per la quale il comitato di garanzia sia o si dichiari incompetente a pronunciarsi, l'iscritto ha diritto a ricorrere alla corte di appello territorialmente competente con riferimento alla struttura territoriale del partito avverso la quale si propone il ricorso.
      2. Per le decisioni degli organi nazionali dei partiti è funzionalmente competente la corte di appello di Roma.
      3. Alle controversie si applica il rito dei processi del lavoro con obbligo per la corte di appello di convocare l'udienza di discussione e decisione dei ricorso nel termine perentorio di trenta giorni dal suo deposito in cancelleria.
      4. Le sentenze pronunciate ai sensi del presente articolo sono inappellabili.
      5. Il diritto alla tutela giurisdizionale non può essere vietato o limitato dallo statuto.

Art. 12.
(Adeguamento degli statuti).

      1. I partiti adeguano gli statuti esistenti alla presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. Il mancato adeguamento degli statuti e l'omessa applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge comportano per i partiti la sospensione dell'erogazione di ogni forma di finanziamento pubblico e dei rimborsi elettorali.